Cosa può fare un investigatore privato?
Può l’investigatore privato registrare una conversazione ascoltata in luogo pubblico o aperto al pubblico, per esempio al bar o al ristorante, udibile a tutti i presenti?
L’investigatore può registrare qualsiasi conversazione ascoltata in un luogo pubblico o aperto al pubblico, udibile da chiunque con un normale udito. Non è invece possibile registrare o ascoltare una conversazione ascoltata attraverso sistemi tecnologici che superano l’udito dell’orecchio umano, come ad esempio microfoni a distanza, effettuata in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ma che presenti hanno intenzione di tutelare appartandosi in modo da non essere udita da estranei (ad esempio portandosi in un punto di un parco pubblico isolato e lontano da persone), incorrendo nel delitto di interferenze illecite nella vita privata. Il delitto di interferenze illecite nella vita privata, Art 615 Bis c.p. vieta l’uso di qualunque mezzo di riproduzione visiva o sonora (cioè di qualsivoglia strumento in grado di scattare una fotografia, registrare un video o una conversazione vocale, basti pensare a cosa possono fare gli odierni cellulari), volto ad ottenere indebitamente immagini e/o notizie di terzi nei luoghi di “privata dimora”.
Secondo la formulazione letterale della norma, è tutelato il diritto alla riservatezza dell’interessato nei luoghi di “privata dimora”: sono quindi pacificamente esclusi i luoghi pubblici (strade, piazze, ecc.) e anche quelli aperti al pubblico come i ristoranti, i pubblici uffici, i bar o i negozi. Cosa debba intendersi per “privata dimora” lo ha chiarito nel tempo l’interpretazione giurisprudenziale, che oggi identifica un luogo di privata dimora come ogni luogo ove l’interessato esplichi, anche solo temporaneamente, la propria sfera intima e privata. In altre parole, ogni luogo ove egli goda di uno ius excludendi nei confronti di tutti gli altri: la propria abitazione, ovviamente, ma anche lo studio professionale o una camera d’albergo per il tempo in cui egli vi dimora. Non costituisce, viceversa, luogo di privata dimora l’abitacolo di una autovettura sulla pubblica via.
Nel delitto di interferenze illecite nella vita privata, Art 615 Bis c.p. non vi rientra il caso della registrazione fra presenti e non occorre che fra i presenti vi debba essere l’interessato ma può esservi anche un terzo con lo specifico incarico di partecipare alla conversazione dove la registrazione è una prova che conferma alla successiva testimonianza.
Un investigatore privato può ispezionare il computer aziendale di un dipendente per conto dell’azienda?
Seguendo precisi criteri di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza e di rispetto dello Statuto dei Lavoratori si può procedere al controllo del computer aziendale. La posta elettronica aziendale e la connessione internet sono strumenti di lavoro, messi a disposizione dal datore e come tali devono essere utilizzati: evitandone cioè l’uso privato, specie durante l’orario di lavoro. Purtroppo, non sempre è così e spesso i dipendenti ne fanno un uso distorto. Molte aziende però tollerano l’utilizzo della posta elettronica aziendale anche per un ragionevole uso privato. Ciò comporta problemi in quanto sullo stesso account convivono comunicazioni aziendali e personali, creando evidenti difficoltà se si dovesse rendere necessario l’accesso all’intero archivio nell’ambito di una investigazione per verificare l’esistenza di illeciti o inadempimenti commessi dal lavoratore.
Altro aspetto che occorre considerare è quello relativo ai principi costituzionali che tutelano la libertà e la segretezza della corrispondenza all’art. 15 e dal codice penale all’art. 616. Da evidenziare è che alcune interpretazioni hanno ritenuto che la posta elettronica non sia da considerare “chiusa”, ma “aperta” e pertanto non rientri nella fattispecie disciplinata dall’art. 616 c.p. e, comunque essendo uno strumento aziendale di proprietà del datore di lavoro, protetto da password, il controllo effettuato dal datore di lavoro non costituirebbe un illecito penale.
Anche il Garante della Privacy è intervenuto più volte sul tema ed ha stabilito che il datore per poter effettuare controlli è necessario che predisponga una procedura interna con indicate chiaramente le regole per l’utilizzo di internet e della posta elettronica, oltre agli eventuali controlli che si riserva di effettuare nel rispetto dei principi generali di necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. La procedura, a norma dello Statuto dei Lavoratori, deve essere affissa in luogo accessibile a tutti i lavoratori. Il datore ha quindi l’onere di fornire, al momento dell’assunzione dei dipendenti, ogni informazione attinente la raccolta ed il trattamento dei dati relativi all’utilizzo di internet e della posta elettronica nonché al potere di controllo, ordinario e straordinario, e alle relative modalità di esercizio.
L’utilizzo inappropriato del computer aziendale da parte del dipendente per fini privati può portare anche alla denuncia penale da parte del datore di lavoro per appropriazione indebita Art. 646 C.P.
Esemplare è la condanna in Cassazione di un dipendente di un istituto di credito che durante il normale orario di lavoro utilizzando gli strumenti messi a disposizione dall’istituto per svolgere le sue mansioni, come ad esempio il computer, svolgeva operazioni finanziarie di investimenti in borsa in proprio per conto di clienti personali. La Corte rilevò che in tale comportamento si ravvisava oltre alle inottemperanze agli obblighi contrattuali che ne legittimavano il licenziamento, anche il reato di appropriazione indebita in merito all’utilizzo di strumenti di proprietà dell’istituto di credito ma utilizzati con un comportamento da proprietario.
Un investigatore privato può installare telecamere nascoste in una azienda?
Le principali norme che regolano l’attività dell’investigatore nel campo delle indagini in ambito aziendale sono il Regolamento (UE) 2016/679 Codice della Privacy e lo Statuto dei Lavoratori.
Per quanto concerne la Privacy i principi che devono essere rispettati durante una attività investigativa sono:
– Che l’attività sia finalizzata a far valere o difendere un diritto in eventuale fase giudiziale;
– Che vi sia sempre un legittimo interesse, un rapporto di pertinenza e non eccedenza dei dati raccolti, limitandosi a quanto è richiesto di accertare nel mandato professionale.
Nel caso di specie, giurisprudenza, quindi la suprema corte di cassazione, ha ammesso la facoltà di installare telecamere per verificare se i dipendenti commettono reati, quali quello di furto. Per esempio è il caso di un supermercato dove le telecamere nascoste riprendono il dipendente che sottrae denaro dalla cassa. La cassazione stabilisce che è lecito in quanto non si tratta di controllare la qualità della mera prestazione lavorativa ma se viene commesso un reato durante la prestazione lavorativa.
Un investigatore privato può controllare il dipendente di una azienda?
La principale forma di infedeltà aziendale è quella dell’assenteismo, molto spesso mascherato da falsa malattia, falso infortunio, abuso dei permessi Legge 104/92. Anche qui, giurisprudenza consolidata, nel pieno rispetto dello Statuto dei Lavoratori e della legge sulla Privacy vigente, conferma la possibilità del titolare d’azienda o di persona designata dallo stesso, di rivolgersi all’Investigatore Privato per difendere il patrimonio aziendale.
Può un investigatore privato fare un pedinamento o installare un GPS?
La criticità legata alla mancanza di una chiara evidenza degli atti che possono essere compiuti dagli investigatori, in particolare per quel che concerne alcune attività non compiutamente definite dalle norme istitutive, come ad esempio appostamenti e pedinamenti (anche a mezzo di rilevazioni elettroniche con apparecchiature GPS), appostamenti e riprese fotocinematografiche, che danno luogo ad atti atipici, viene superata dall’ormai consolidata giurisprudenza secondo la quale il pedinamento operato dagli investigatori privati non integra gli estremi dell’azione molesta punita dall’art. 660 codice penale, anche se interferisce nell’altrui sfera di libertà e pure se non è gradito alla persona che lo subisce. Per quel che concerne, poi, la possibilità di disimpegnare le attività di pedinamento anche avvalendosi di apparecchiature elettroniche (localizzatori satellitari), la più recente giurisprudenza ha affermato che la localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare degli spostamenti di una persona, costituisce attività di pedinamento e non è, quindi, assimilabile all’attività d’intercettazione di comunicazioni o conversazioni (pertanto non soggetta alle disposizioni degli art. 266 e segg. del codice di procedura penale).
Cosa può legittimamente documentare un investigatore privato?
- Nonostante la narrativa e la filmografia ci propongano investigatori privati che fanno uso di microspie, intercettano telefonate, reperiscono immagini con microtelecamere occulte o attraverso l’utilizzo di potenti teleobbiettivi, la realtà è molto differente. Le norme sono restrittive e disciplinate dal Codice Penale e da Leggi Speciali quali il Regolamento (UE) 2016/679 cosiddetto Codice Privacy.
- Una consolidata giurisprudenza in merito ha stabilito che può essere documentato con testimonianza dell’Investigatore Privato, coadiuvato attraverso videoriprese o fotografie, tutto quanto può osservare un comune osservatore, ad occhio nudo, trovandosi in un luogo pubblico, aperto al pubblico, accessibile al pubblico od esposto al pubblico. Bisogna osservare in particolare che quando ci si riferisce ad occhio nudo si equipara l’occhio umano alla visione di un obbiettivo di 35 mm. Quando si parla di luogo pubblico si tratta di un luogo accessibile indistintamente da chiunque, ad esempio un parco pubblico, una strada o una piazza. Per luogo aperto al pubblico ci si riferisce ad un luogo dove vi si può accedere attraverso un titolo di accesso che può essere un biglietto, ad esempio un cinema, un concerto e dove non vi può essere impedito l’accesso se in possesso del titolo d’ingresso. Per luogo accessibile al pubblico si intende un luogo che è soggetto ad un ingresso su autorizzazione da parte di una pubblica amministrazione ma anche di un privato dove quindi si è soggetti alla volontà dell’avente diritto che può esercitare un potere ostativo (ius escludendi). Per luogo esposto al pubblico ci si riferisce ad un luogo privato, non accessibile ma facilmente osservabile dall’esterno, ad esempio la vetrata di una abitazione prospicente la pubblica via (visibile quindi ad occhio nudo e senza barriere visive naturali o artificiali).
Cosa può fare un investigatore privato?
Il DM 269/2010 all’art. 5 definisce 7 macroaree di intervento dell’investigatore privato suddividendole in ambiti di attività d’indagine:
- Attività di indagine in ambito privato; volta alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede di giudiziaria, che possono riguardare, tra l’altro, gli ambiti famigliari, matrimoniali, patrimoniali, ricerca di persone scomparse;
- Attività di indagine in ambito aziendale; volta a risolvere questioni afferenti la propria attività aziendale, richiesta anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l’altro: azioni illecite da parte del prestatore di lavoro, infedeltà professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela di marchi e brevetti, concorrenza sleale, contraffazione di prodotti;
- Attività di indagine in ambito commerciale; volta all’individuazione ed all’accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente;
- Attività di indagine in ambito assicurativo; in materia di dinamica dei sinistri, responsabilità professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle società di assicurazioni;
- Attività d’ indagine difensiva; volta all’individuazione di elementi probatori da far valere nell’ambito del processo penale;
- Attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente. In questa attività rientrano i titolari di licenza e datori di lavoro degli Addetti ai Servizi di Controllo, operatori della sicurezza che si occupano dell’incolumità dei partecipanti ad eventi di pubblico intrattenimento;
- Attività di Informazioni Commerciali.